Pubblicazione File XML per adempimenti Legge 190/2012: c’è più tempo, arriva la proroga

Pubblicazione File XML per adempimenti Legge 190/2012: c’è più tempo, arriva la proroga. A comunicare il differimento all’ultimo istante è direttamente l’ANAC con un avviso pubblicato il 31 Gennaio, che rappresentava l’ultimo giorno per la scadenza.


Ricordiamo infatti che, come ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti, entro il 31 Gennaio,  a trasmettere all’Autorità l’adempimento delle disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.

Le modalità operative per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei dati sono quelli indicati, anche quest’anno, nella Deliberazione ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016.

Pubblicazione File XML per adempimenti Legge 190/2012: arriva la proroga

Ma l’ANAC, considerate le difficoltà causate ancora dall’attuale emergenza sanitaria, ha deciso di dare quest’anno maggior tempo ai soggetti interessati da questi specifici obblighi.

A darne notizia è stato proprio un avviso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che testualemente riporta il seguente messaggio:

Avviso del 31 gennaio 2022

Proroga del termine per la comunicazione via PEC

In considerazione delle difficoltà legate all’attuale situazione di emergenza sanitaria, viste le richieste pervenute da alcune Amministrazioni, l’Autorità dispone la proroga al 7 febbraio 2022 del termine per la comunicazione via PEC dell’avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all’art. 1, comma 32, della L.190/2012.

Quindi il nuovo termine per risultare conformi agli obblighi di legge è il 7 Febbraio 2022.

La procedura

Entro il termine appena citato, dunque, Pubbliche Amministrazioni ed Enti devono:

  • inviare solo mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012.
  • Pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

Tutti i soggetti coinvolti devono quindi pubblicare sul proprio sito web istituzionale nella sezione di competenza, secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità Deliberazione 39/2016, i dati in formato aperto in tabelle riassuntive, rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, con le informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente e quelle i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato.

Si precisa che i file XML da pubblicare per gli adempimenti del 2022 e successivi, dovranno essere realizzati utilizzando solo l’ultima versione dei file XSD pubblicati nella successiva sezione ‘Specifiche XSD.

Anche quest’anno la Società Golem Net, azienda che da sempre si occupa di supportare gli Enti nelle procedure legate agli adempimenti anticorruzione, ha rilasciato tempestivamente l’aggiornamento all’interno del proprio gestionale dedicato, onlinePA.

Questo applicativo ha il compito di rendere più efficiente e visibilmente più limpida la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Cosa rischiano gli inadempienti?

L’omissione, in tutto o in parte, della pubblicazione o dell’aggiornamento dei dati, il ritardo nell’adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite al riguardo con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comportano l’esercizio del potere d’ordine da parte dell’Autorità.

La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all’Autorità a o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la presente deliberazione e le relative specifiche tecniche comporta l’avvio del procedimento finalizzato all’applicazione della sanzione prevista all’art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dalle Amministrazioni o dagli Enti.

Le non conformità saranno, infine, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno.